Posso ottenere il passaporto se sono stato condannato?

Posso ottenere il passaporto se sono stato condannato?

08 Giu 2023

L’art. 3 l. 21 novembre 1967 n. 1185, la legge che regola la materia dei passaporti, prevede espressamente che non possa essere ottenuto un valido documento per l’espatrio, da chi ha condanne a pene restrittive della libertà personale.

Quindi non potrà essere richiesto e ottenuto nemmeno durante l’espiazione della pena in misura alternativa (ad avviso della Corte di Cassazione, infatti, ai fini del rilascio del passaporto la misura alternativa viene assimilata alla detenzione, trovando il proprio motivo di essere nella condanna a pena detentiva).

Il rilascio del passaporto può essere previsto solo in caso di sospensione condizionale della pena – non condizionata ad alcun obbligo (quindi ex art. 163 c.p.).

Anche in caso di pene pecuniarie vi sono limiti nel rilascio del passaporto.

Tuttavia è attribuzione del giudice dell’esecuzione, in applicazione analogica dell’art. 676, comma 1, c.p.p., la competenza a pronunciarsi sul provvedimento di concessione o di diniego del nulla osta al rilascio del passaporto, previsto dall’art. 3, lett. d), l per pene pecuniarie non  convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto.