Prefetto sospende in via definitiva la patente dopo un sinistro
19 Nov 2022
Il Prefetto può sospendere la patente in via definitiva dopo un sinistro con fuga e lesioni?
Il caso è molto semplice: Tizio è alla guida della propria autovettura, suo figlio minore è sul sedile posteriore.
Tizio tampona l’autovettura davanti a lui e se ne va dal luogo del sinistro per portare il minore spaventato a casa (a pochi metri da lì), per tranquillizzarlo. Dopo circa una decina di minuti fa ritorno sul luogo dell’impatto per lo scambio di generalità, ma non trova più nessuno. Viene iscritto a suo carico un procedimento penale per omissione di soccorso e fuga, e pochi giorni dopo il Prefetto sospende la patente di Tizio per un anno, in via definitiva.
Tizio scopre che l’altra parte ha fatto denuncia per lesioni, il classico “colpo di frusta”.
Il Provvedimento di sospensione emesso in via definitiva, è legittimo?
Il difensore di Tizio fa ricorso avverso il decreto col quale il Prefetto sospende in via definitiva la patente di guida del conducente per il periodo di mesi 12, in quanto lo stesso è risultato coinvolto in incidente stradale con lesioni alle persone, senza ottemperare all’obbligo di prestare assistenza alle persone ferite.
Il decreto emesso in via definitiva, infatti, è emesso in violazione del disposto dell’art. 223 co. 1 secondo periodo C.d.S..
Detto articolo prevede che “[…] Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. […]” e il difensore ne chiede l’annullamento.
Quando il Prefetto può agire in via definitiva?
Il provvedimento del Prefetto di sospensione della patente di guida previsto dall’art. 223 C.d.S., ha natura cautelare. Trova giustificazione nella necessità di impedire nell’immediatezza del fatto che il conducente del veicolo, nei cui confronti esistano fondati elementi di responsabilità in ordine a un comportamento lesivo della incolumità altrui, possa reiterare una condotta in grado di arrecare ulteriore pericolo (Cass. civ. Sez. I, 12/12/2007, n. 26018).
Non è tuttavia previsto che il Prefetto, senza tenere conto dei possibili esiti del procedimento penale (in ordine all’accertamento della responsabilità per i reati contestati al sig. Tizio) emani un provvedimento in via definitiva.
Ciò anche in ragione della profonda diversità delle due tipologie di provvedimento, non solo per le espresse finalità, ma anche per le modalità di adozione degli stessi.
L’iter di adozione del provvedimento
La sospensione provvisoria della patente di guida è misura cautelare necessariamente preventiva, strumentalmente tesa a tutelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico. Per ciò, è oggetto di un particolare e celere iter procedimentale che riconosce all’Amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima dell’effettuazione della comunicazione dell’avvio del procedimento agli interessati, così escludendo anche la necessità di dare ingresso (e risposta) alle eventuali osservazioni di costoro, che altrimenti ricorrerebbe alla stregua delle regole generali.
Viceversa, il provvedimento di natura definitiva non può essere adottato con la medesima semplicità, dovendosi attendere l’esito del procedimento penale. Ovvero, adottarlo con le ordinarie forme del procedimento amministrativo che lasciano, per l’appunto, ampio spazio di interlocuzione ai diretti interessati (Cass. civ., Sez. VI – 2, 15/12/2016, n. 25870).