Responsabilità medica e consenso informato: la Cassazione conferma la natura contrattuale del rapporto medico/paziente anche quando limitata all’illustrazione e prescrizione di una terapia farmacologica

Responsabilità medica e consenso informato: la Cassazione conferma la natura contrattuale del rapporto medico/paziente anche quando limitata all’illustrazione e prescrizione di una terapia farmacologica

23 Mag 2011

La natura della responsabilità professionale medica è stata negli anni oggetto di numerose pronunce della Suprema Corte. Tale natura, secondo un indirizzo divenuto ormai maggioritario, si configura come contrattuale, con notevoli conseguenze di carattere processuale. Basti pensare all’eventuale inadempimento allegato dal paziente: sarà onere del medico dimostrare di aver correttamente adempiuto e quindi provare la propria diligenza.

Già nel 2010 (sentenza n. 2847) la Corte di Cassazione aveva sostenuto che tale natura contrattuale ha rilevanza anche in ordine al consenso informato, perfino quando è limitato alla conseguenza della terapia.
Oggi la Corte ritorna sul tema e conferma la condanna del professionista al risarcimento del danno al paziente per una terapia farmacologica errata pur in presenza di due importanti fattori: né la natura occasionale della prescrizione né il fatto di non essere stato l’unico a prescrivere detta terapia esonerano il medico dalla propria responsabilità.

Con la sentenza n. 11005/2011 la Cassazione coglie l’occasione per affermare che “La responsabilità professionale del medico – ove pure egli si limiti alla diagnosi ed all’illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell’intervento che ritenga di dover compiere, allo scopo di ottenerne il necessario consenso informato – ha natura contrattuale e non precontrattuale; ne consegue che, a fronte dell’allegazione, da parte del paziente, dell’inadempimento dell’obbligo di informazione, è il medico gravato dell’onere della prova di aver adempiuto tale obbligazione.”

Quindi, anche nell’ambito della prescrizione occasionale di una terapia farmacologica, a propria maggiore tutela il medico sarà tenuto a richiedere il consenso informato al paziente, poiché in caso di successiva contestazione la natura contrattuale (sempre valida) del rapporto medico/paziente implicherà un maggior onere probatorio per il medico che dichiari di aver correttamente comunicato conseguenze, effetti e rischi di un medicinale.