I singoli condomini possono agire in giudizio a difesa del condominio anche contro la volontà dell’amministratore

I singoli condomini possono agire in giudizio a difesa del condominio anche contro la volontà dell’amministratore

16 Mag 2011

Il tema della personalità giuridica del condominio ha nel tempo acquisito una notevole importanza. Individuare nell’insieme dei condomini un unico soggetto giuridico significa dotare il condominio di una soggettività assimilabile a quella delle persone giuridiche, che pare in contrasto con l’azionabilità delle tutele generalmente in capo al proprietario di un bene.

E infatti la corte di Cassazione, seguendo un orientamento che è diventato predominante, ha colto nuovamente l’occasione per specificare che da una parte il condominio è rappresentato dall’amministratore (che ne tutela gli interessi e lo rappresenta in giudizio) ma dall’altra i singoli condomini conservano la possibilità di discostarsi dalle sue determinazioni e agire in via diretta e immediata per la tutela del proprio diritto.

La sentenza n. 10717/2011 della Suprema Corte prende spunto da una questione di carattere processuale: persa una controversia in primo grado (un risarcimento per dei beni posti in una cantina del condominio ai danni di un mobilificio), l’amministratore di condominio di un immobile residenziale non aveva impugnato la decisione.

Alcuni condomini, non sentendosi tutelati, propongono appello; ma lo fanno direttamente, senza la rappresentanza dell’amministratore di condominio. E vincono la causa.
Il mobilificio ricorre in Cassazione lamentando la carenza di legittimazione ad agire dei singoli condomini, sostenendo in pratica che il condominio deve manifestare una volontà unitaria: la censura mossa è quella per la quale i soggetti appellanti (quattro condomini) sono diversi da quelli presenti in primo grado (l’intero condominio).
La Corte conclude invece che i singoli condomini possono benissimo intervenire nel procedimento o azionare direttamente i loro diritti. Quella del condominio, infatti, non è una personalità giuridica ma piuttosto una sommatoria di molteplici personalità che fanno capo ai condomini. La Corte considera i condomini parti “originali”, non “intervenute”

“Configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini” il fatto che vi sia un amministratore “non priva i singoli condomini della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale”
La pronuncia rende pacifica un’importante questione: i singoli condomini possono tutelare direttamente i diritti del condominio, sia quando l’amministratore non intenda attivarsi ma anche quando sono in minoranza rispetto agli altri condomini, i quali non intendono agire.