SMARTWORKING E SICUREZZA SUL LAVORO
11 Mag 2020
La valutazione dei rischi in smartworking
Nel lavoro agile non esiste una disciplina codificata relativa alla tutela della salute e sicurezza: trova quindi applicazione il D.lgs n. 81/2008.
E’ importante individuare comportamenti e procedure per la gestione degli aspetti legati alla tutela della salute e sicurezza, puntando sulle attività di formazione e informazione (attraverso il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori), quali misure idonee alla gestione delle attività realizzate in “smartworking”, in ragione della corretta valutazione dei rischi.
Gli obblighi del datore di lavoro nei confronti del lavoratore agile
1) considerare gli aspetti legati a sicurezza e salute dei lavoratori agili.
2) Formazione e informazione mirate per lavoratori: impostate alla luce della introduzione delle forme di lavoro agile e delle ripercussioni di queste fattispecie sui profili di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
3) Il servizio di prevenzione e protezione tiene conto delle peculiarità dello “smartworking” nella valutazione dei rischi individuando, di conseguenza, le misure idonee a gestire il relativo rischio.
4) Dato che prestazione lavorativa avviene in un luogo diverso dal “luogo di lavoro” (definito dall’art. 62, D.Lgs. n. 81/2008), i rischi saranno considerati sulla base della mansione e della prestazione lavorativa svolta dal “lavoratore agile.
Gli obblighi del lavoratore in smartworking
1) Il dipendente applica correttamente le direttive aziendali ricevute ed utilizza le apparecchiature in conformità con le istruzioni ricevute, evitando che le stesse siano da altri utilizzate.
2) Nell’eventualità di un infortunio durante la prestazione in smartworking il lavoratore dovrà seguire quanto riportato nella apposita POLICY per la segnalazione di infortunio.
3) Il dipendente esercita la prestazione in un luogo idoneo, che consenta il pieno esercizio della propria attività lavorativa in condizioni di riservatezza e sicurezza.
L’informativa INAIL sulla salute e sicurezza nel lavoro agile
INAIL, a proposito di smartworking salute e sicurezza, ha elaborato un documento “informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art.22, comma 1, L. 81/2017
L’informativa è indirizzata al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e fornisce indicazioni su smart work salute e sicurezza, informando i lavoratori degli obblighi e dei diritti previsti dalla legge del 22 maggio 2017 n. 81 e dal decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81.
Cosa prevede l’informativa INAIL sulla sicurezza nel lavoro agile?
1) Il documento ribadisce il ruolo del datore di lavoro in quanto garante della salute e della sicurezza del lavoratore;
2) è un’informativa scritta con cadenza almeno annuale, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
3) vengono inoltre elencati gli obblighi in capo al lavoratore che è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali, come recita l’art. 20 (obblighi dei lavoratori) del D.Lgs. 81/2008: “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.
4) fornisce anche un’analitica informazione sullo svolgimento di attività lavorativa in ambienti outdoor e indoor privati, sull’utilizzo sicuro di attrezzature/dispositivi di lavoro e di impianti elettrici, sul rischio incendi.
I requisiti del luogo di lavoro agile
La scelta del luogo dovrà essere dettata da un criterio di ragionevolezza che tenga conto di molteplici aspetti, tra i quali per esempio:
per ambienti outdoor
a) bassa esposizione a radiazione solare ultravioletta;
b) condizioni meteoclimatiche favorevoli;
d) luoghi che consentano il facile raggiungimento da parte dei soccorsi;
e) aree che non presentino sostanze combustibili o infiammabili;
f) utilizzo di abbigliamento e protezioni adeguate (creme, antistaminici…);
per ambienti indoor
a) adeguata illuminazione;
b) adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma;
c) ricambio dell’aria naturale o con ventilazione meccanica;
d) evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi (a seconda della stagione) rispetto alla temperatura esterna;
e) evitare l’inalazione attiva e passiva del fumo di tabacco.
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