Straniero irregolare e estinzione del reato
08 Apr 2023
La presente ricerca ha ad oggetto l’analisi della fattispecie penale connessa alla condizione di irregolarità dello straniero.
Si tratta del reato di ingresso e soggiorno illegale degli stranieri nel territorio dello Stato Italiano ex art. 10 bis d.lgs. 286/98 il quale sanziona “salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l’articolo 162 del codice penale”. Con “testo unico” si fa riferimento al d.lgs. 286/1998, mentre le disposizioni di cui all’art. 1 l. 68/2007 concernono i soggiorni sul territorio italiano inferiori ai 3 mesi.
Ingresso illegale e trattenimento illegale
Analizzando la norma, emergono subito due fattispecie criminose:
– fare ingresso nello Stato italiano
– trattenersi sul territorio.
Ambedue le condotte devono essere realizzate illegalmente e di conseguenza in contrasto con le disposizioni che disciplinano il Testo Unico dell’Immigrazione.
Esse sono alternative tra loro, nel senso che, nel caso di ingresso illegale, la successiva permanenza sarà assorbita dalla condotta di ingresso quindi penalmente irrilevante. Altresì, il fatto di trattenersi illegalmente avrà come presupposto un ingresso legittimo cui è successivamente conseguita una permanenza irregolare (si pensi ad esempio alla mancata richiesta del permesso di soggiorno nei termini stabiliti dalla legge o al caso in cui il permesso venga revocato).
E’ reato fare ingresso illegalmente nello stato
Nello specifico, la prima fattispecie si realizza nel momento in cui uno straniero superi illegalmente il confine nazionale, trattandosi dunque di reato a consumazione istantanea. Ai sensi dell’art. 4 del teso unico, l’ingresso dello straniero extra-Ue deve avvenire attraverso gli appositi valichi di frontiera, cui consegue che sarà considerato illegale ogni ingresso avvenuto con modalità differenti. La prova della regolarità dell’ingresso nello Stato è data esclusivamente dal timbro sul passaporto e dall’apposizione della data, che non sussiste per i cittadini dell’Ue in quanto soggetti alla Convenzione di Schengen.
E’ reato trattenersi illegalmente nello stato
Diversamente, presupposto della seconda contravvenzione è invece che l’agente abbia fatto regolare ingresso ma che, successivamente, si sia trattenuto senza le condizioni legittimanti la permanenza o che le stesse siano venute meno.
Esclusioni della rilevanza penale: il respingimento, e la protezione internazionale
Il respingimento e la domanda di protezione internazionale, escludono la rilevanza penale dell’ingresso e del trattenimento nello stato
Il comma 2 dell’art. 10 bis prevede dei limiti alla rilevanza penale nel caso del respingimento. Si stabilisce, infatti, che le disposizioni del comma 1 non si applicano al destinatario di un provvedimento di respingimento ai sensi dell’art. 10 del presente testo unico. Tale ultima norma prevede due distinte ipotesi:
– il respingimento immediato, eseguito dalla polizia di frontiera nei confronti di soggetti che tentino di entrare illegalmente al confine;
– quello differito, che viene realizzato successivamente all’ingresso, ad esempio nei confronti di chi sia ammesso sul territorio per motivi di soccorso.
Il comma 4, invece, pone altro limite all’efficacia penale della norma, stabilendo che la presentazione di una domanda di protezione internazionale sospende il procedimento penale in corso. Difatti, laddove venga riconosciuto tale status, viene emessa sentenza di non luogo a procedere. Viceversa, vi sarà il rispristino del procedimento.
La richiesta di emersione (c.d. sanatoria 2020) e l’esclusione della rilevanza penale
Cosa prevede la sanatoria del 2020
Ulteriore limitazione alla rilevanza penale della fattispecie è data dal decreto legge 34/2020, emanato per adottare misure urgenti per la salute ed il lavoro connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nello specifico, l’art. 103 ha previsto, al fine di garantire livelli adeguati di salute e l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari, la possibilità per i datori di lavoro italiani o cittadini Ue, ovvero per i datori stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno, di presentare un’istanza per la conclusione di un rapporto lavorativo con cittadini stranieri ovvero per far emergere la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare. Prerequisiti per la suindicata richiesta sono:
– rilievi dattiloscopici eseguiti prima dell’8.03.2020
– aver soggiornato in Italia prima dell’8.03.2020
– non aver mai lasciato il territorio nazionale dall’8.02.2020
La domanda di emersione prevede la sospensione dei procedimenti amministrativi e penali
Ai sensi del comma 11, nel caso di presentazione dell’istanza e fino alla sua conclusione “sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore”. Rispettivamente:
– datore di lavoro: i procedimenti penali e amministrativi (anche di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale) riconducibili all’impiego irregolare dei lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione;
– cittadino straniero: i procedimenti penali e amministrativi riconducibili all’ingresso ed al soggiorno illegale sul territorio nazionale, (eccetto casi previsti dal comma 12, ossia i procedimenti in materia di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, puniti con pene più severe). Il che significa che fino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione occorre sospendere tutti i procedimenti penali e amministrativi inerenti le violazioni delle norme sull’ingresso e il soggiorno.
Ai sensi del comma 13, la sospensione dei procedimenti cessa se non viene presentata l’istanza di emersione oppure se la stessa si conclude con un rigetto o un’archiviazione.
L’art. 17 del d.l. 34/2020 prevede l’estinzione del reato in caso di accoglimento della domanda di sanatoria (emersione)
Il comma 17 è di fondamentale importanza poiché stabilisce la possibilità di estinguere l’illecito ex art. 10 bis testo unico immigrazione. Nello specifico, nel caso di presentazione dell’istanza e/o di regolarizzazione della propria posizione, la norma prevede che “nelle more della definizione dei procedimenti del presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10 (espulsione, soggetti segnalati o ritenuti una minaccia per la sicurezza dello Stato, condannati per reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio, stupefacenti, prostituzione, libertà personale, immigrazione clandestina, anche con sentenza non definitiva, compresi i patteggiamenti) Prosegue…La sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 (ad esempio ingresso e soggiorno illegale sul territorio).
Sul punto si segnala la sentenza n. 224 del 14 dicembre 2021 del Giudice di Pace di Trani che ha assolto un cittadino albanese, imputato di essersi introdotto illegalmente sul territorio italiano, grazie alla sanatoria prevista dall’art. 103 c. 17, la quale stabilisce l’estinzione del reato ove lo straniero regolarizzi la propria posizione chiedendo il rilascio del permesso di soggiorno e sottoscrivendo un contratto di lavoro.