Tardivo deposito di note scritte: quali conseguenze?

Tardivo deposito di note scritte: quali conseguenze?

08 Mag 2023

Con l’introduzione della disciplina emergenziale in tema di processo civile e trattazione scritta si sono poste nella prassi problematiche relative al deposito tardivo, o omesso delle note stesse da parte delle parti processuali.

Col presente contributo si cercherà di riassumere il quadro normativo e la ratio legislativa, ed esaminare le conseguenze giuridiche del tardivo, ed omesso deposito.

Le conseguenze dell’omesso deposito

Si inizi col dire che è doveroso distinguere tra un tardivo deposito e un mancato deposito della nota scritta: è la stessa norma, art. 221, co. 4, D.L. 34/2020, a giustificare la suddetta distinzione, nella parte in cui afferma che le conseguenze negative si verificano “se nessuna delle parti effettua il deposito telematico”, senza alcun riferimento al concetto di tardività.

Le conseguenze del deposito tardivo

Tuttavia nella giurisprudenza di merito, in particolare del Tribunale di Milano, il tardivo deposito delle note è stato equiparato all’omesso deposito, senza dunque che le note fossero prese in considerazioni dal giudicante.

Sul punto, considerato come la disciplina sia assolutamente recente, non è possibile individuare una giurisprudenza consolidata [1], tuttavia è evidente come l’equiparazione del deposito tardivo al mancato deposito costituisca una sanzione ingiustamente gravosa, soprattutto in mancanza di un qualsivoglia vulnus processuale per la controparte.

Il termine per il deposito delle note scritte è certamente da considerarsi ordinatorio, in assenza di espressa dichiarazione legislativa di perentorietà (art. 152 c.p.c.).

 

Può affermarsi l’efficacia del deposito tardivo della nota scritta purché entro il giorno e l’ora dell’ udienza.

 

Né nel codice di rito, né nella normativa emergenziale esiste alcun riferimento ad eventuali sanzioni attinenti ad un eventuale ritardo – ma antecedenti all’udienza – nel deposito delle note scritte.

A prescindere da eventuali profili legislativi specifici sul punto – che non vi sono – l’equiparazione tra il deposito tardivo e il deposito mancato risulta del tutto ingiustificata, tendendo in particolar modo conto del fatto che non sussiste alcun pregiudizio per la parte derivante dal tardivo deposito delle note di controparte.

 

[1]http://www.cassaforense.it/riviste-cassa/la-previdenza-forense/avvocatura/covid-19-e-le-problematiche-della-trattazione-scritta-del-processo-civile/“Le norme non prevedono sanzioni, né attribuiscono al termine carattere perentorio. L’unica previsione “punitiva” riguarda il mancato deposito, e lo considera equivalente alla assenza in udienza. Per questo motivo, nella prassi è invalso l’uso di fissare oltre al giorno anche l’orario per la udienza, per indicare il termine dopo il quale non è possibile svolgere attività di sorta. Ma se il legislatore avesse voluto ampliare la portata di questo art. 309 c.p.c. “virtuale”, avrebbe dovuto attribuire valore di mancata presenza anche al ritardo nel deposito. Si deve quindi concludere per la ammissibilità del deposito delle note fino alla udienza virtuale fissata. Alla pratica sono demandati i correttivi per assicurare il contraddittorio pieno: fissare una nuova udienza per permettere alla parte puntuale di replicare alla parte ritardataria, convocare le parti in presenza, o altro accorgimento di buon senso”